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MODIFICHE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI

GUIDA ALLA CONTABILITA' E AL BILANCIO - IL SOLE 24 ORE N. 10 OTTOBRE 2015

La pubblicazione della conversione in L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, Supplemento ordinario n. 50, ha fissato il 21 agosto quale data di efficacia del corposo Decreto «Omnibus» sulla giustizia civile ed in particolare per il«riordino» dei fallimenti, dell’organizzazione giudiziaria, dei procedimenti esecutivi e della continuità aziendale per le aziende oggetto di procedure concorsuali. Numerose le novità introdotte nel provvedimento, a cominciaredall’ambito del concordato preventivo, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom dovuto alla crisi economica e alla chiusura di tantissime aziende sull’orlo del fallimento.
In generale, è la parte riservata alle novità in ambito fallimentare a rivestire speciale importanza, dal momento che si affrontano anche i capitoli di finanziamenti alle imprese in difficoltà, si interviene sulle tempistiche di chiusura della procedura fallimentare, sui requisiti per la nomina del curatore
fallimentare, sugli effetti dei contratti di esecuzione ex art. 169bis, Legge fallimentare, nonché sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, sulle modalità delle vendite ed infine sulla semplificazione delle azioni
revocatorie.
Gli altri titoli attengono poi a novità inerenti gli interventi in materia di procedure esecutive, le disposizioni in materia fiscale, la proroga dei termini per l’efficienza della giustizia e le disposizioni per il processo telematico ed infine, le disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

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FALSO IN BILANCIO: CONSEGUENZE NEL FALLIMENTO

GUIDA ALLA CONTABILITA' E AL BILANCIO - IL SOLE 24 ORE N. 7-8 LUGLIO AGOSTO 2015
 
Il 14 giugno scorso è entrata in vigore la L. 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata nella G.U. 30 maggio 2015, n. 124, che, intervenendo sui temi di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, modifica i previgenti artt. 2621 e 2622, Codice civile, prevedendo l’estensione della punibilità del reato di
falso in bilancio senza limiti, pur confermando i soggetti destinatari ivi indicati, e introduce, con l’inserimento dei nuovi artt. 2621 bis e ter, c.c., due ipotesi di tenuità della pena prevista dal 2621, c.c. per i fatti di «lieve entità» e per le società «non fallibili», rimettendo il giudizio alla discrezionalità del giudice sulla base di taluni criteri previsti. Tali ultime modifiche sortiscono effetti anche sui reati fallimentari, con la conseguenza che, ancorché le due tipologie di reato – societario e fallimentare – siano autonome, non è escluso il concorso, a patto che vi sia un nesso causale tra il falso in bilancio e il successivo dissesto della società.
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IL FALSO IN BILANCIO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' LEGISLATIVE

IL SOLE 24 ORE - N° 6 - GIUGNO 2015

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ASPETTI FISCALI NELL'AMBITO DEL CONCODATO PREVENTIVO: PERDITE SU CREDITI E PLUSVALENZE

IL SOLE 24 ORE - N° 11 - NOVEMBRE 2013

Il decreto Sviluppo ha introdotto talune modifiche con particolare riguardo al trattamernto fiscale delle perdite di crediti vantati nei confronti di debitori ricorrenti alla procedura concorsuale minore ed al regime fiscale delle plusvalenze/sopravvenienze attive.